ATTENTI AGLI ABUSIVI !!!

A causa di carenze legislative, è purtroppo presente e assai ramificato, soprattutto nel settore della Riabilitazione in cui opera il Fisioterapista, il fenomeno dell’abusivismo.

“A fronte di circa 50.000 Fisioterapisti/Terapisti della Riabilitazione abilitati ad esercitare la professione, ci sono in Italia almeno 100.000 personaggi, non altrimenti definibili che con il nome di millantatori, che senza essere edotti di cosa sia la Riabilitazione, né possedere titoli e prerogative per esercitarla, disinvoltamente praticano le loro sciagurate ‘manipolazioni’ su sprovveduti quanto inconsapevoli cittadini” (da un Documento dell’Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione – A.I.T.R., ora Associazione Italiana Fisioterapisti – A.I.FI.).

Il fenomeno è preoccupante, perché “…almeno il 5% degli italiani che giornalmente si affidano a interventi di Riabilitazione, incappando in sedicenti riabilitatori, subiscono danni gravi, talvolta addirittura irreversibili… La falsa Riabilitazione non si annida solo presso compiacenti cliniche o studi privati, ma prospera spesso anche presso pubbliche strutture nosocomiali, create, invece, per salvaguardare al meglio la salute del cittadino” (Documento A.I.T.R./A.I.FI. citato).

Sono inoltre da considerare abusivi della Riabilitazione, quegli operatori, del comparto sanità e non, che in possesso di altre competenze e formati per altre attività, si “autopromuovono” Fisioterapisti/Terapisti della Riabilitazione ed “esercitano” la professione.

OPERATORI CHE NON SONO ABILITATI AD OPERARE NEL SETTORE SANITARIO
MASSOTERAPISTI
Una nota circolare del Ministero (12/9/2002, DIRP/V/02/2715) ha chiarito che attualmente la figura del massoterapista NON ESISTE e gli eventuali corsi NON ABILITANO nessuno. In questi termini possono essere perseguiti se promettono abilitazione nel settore “riabilitazione”, “rieducazione”,”fisioterapia”,etc…
MASSAGGIATORI SHIATSU
Quella del massaggio Shiatsu è da considerarsi pratica sanitaria a tutti gli effetti come da recente (e ancora poco conosciuta) nota del Ministero della Salute.
Il Ministero, rispondendo ad un quesito dell’Autorità Giudiziaria/Ordine pubblico, relativa all’esercizio dello Shiatsu in Italia, ha chiarito che “esistono due tipi di massaggi (estetico oppure curativo). Lo shiatsu rientra tra le attività curative, pertanto tale pratica spetta al medico, al fisioterapista e al massofisioterapista” (7 luglio 2002 DIRP/III/MDAL/02/8974, Proc. Pen. 8075/01 R.g..) Ovvio che per massofisioterapista è necessario intendere l’operatore in possesso di titolo valido.
MASSOFISIOTERAPISTI  DIPLOMATI  IN  CORSI  INIZIATI  DOPO  IL  1996
I titoli rilasciati a seguito dei corsi iniziati dopo il 1996 non sono da ritenersi validi, perché emessi in contrasto di Legge dello Stato, art.6 D.Lgs 502/92. Lo Stato ha infatti disposto la chiusura di tutte le scuole per massofisioterapista dal 1992, delegando la formazione alle Università. Le Regioni non possono creare nuove figure sanitarie. Il T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 223/03 depositata il 18 febbraio 2003, ha escluso che al di fuori delle professioni sanitarie individuate secondo il disposto dell’articolo 6, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92, possano permanere o essere introdotte altre figure sanitarie, anche da parte delle Regioni, senza con ciò tradire la “ratio” della riforma voluta dal legislatore per allineare il nostro ordinamento a quello europeo.
ISTRUTTORI DI EDUCAZIONE FISICA O LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE
Lo stesso Decreto Istitutivo del C.d.L. in Scienze Motorie sancisce che questi operatori non possono operare nel campo delle professioni sanitarie, tra le quali è compreso il fisioterapista. Inoltre il Ministero della Sanità, in una sua nota, ha dichiarato che “il diplomato ISEF non trova legittimità in alcun modo ad operare nel settore terapeutico-riabilitativo, proprio del Fisioterapista, giacché il primo, pur operando sul benessere del corpo, come pure opera la seconda figura, effettua interventi di ambito, per così dire, fisiologico, laddove l’intervento del Fisioterapista mira, invece, attraverso l’intervento e le manovre terapeutiche a restaurare, per quanto possibile, la funzionalità di strutture fisiche colpite da forma patologica”. Il precedentemente citato art. 1-septies della legge 27/2006, che voleva rendere equipollente la laurea in scienze motorie a quella in fisioterapia, tramite frequenza ad imprecisato “corso su paziente”, è di fatto stato abrogato, ripristinando la legalità.
Non sono da considerare Fisioterapisti neppure i cosiddetti cinesiologi.
La “cinesiologia”, cioè lo studio del movimento, é disciplina comune sia agli ISEF che ai fisioterapisti, ma curare il movimento o con il movimento, spetta esclusivamente a chi svolge un’attività sanitaria abilitata.
Non sono da considerarsi Fisioterapisti neppure i cultori di quelle che vengono definite “medicine naturali” o “terapie non convenzionali”, come l’osteopatia, la chiropratica, lo schiatzu, il micromassaggio estremo-orientale, l’auricoloterapia, altre discipline della Medicina Orientale, ecc.
L’efficacia terapeutica di molte medicine naturali e terapie non convenzionali è ampiamente dimostrata, ma  poiché esse intervengono nella sfera della salute e della patologia, il loro esercizio e la loro pratica si ritiene debbano essere di esclusiva pertinenza delle professioni sanitarie abilitate alla pratica terapeutica (come il Fisioterapista) e non di operatori (o individui) privi di formazione di base specifica. 
Non lo è invece in assoluto il massaggiatore sportivo, i cui compiti sono definiti dalla sua stessa denominazione.Il titolo di  massaggiatore sportivo è conseguibile sia da masso-fisioterapisti equipollenti-equivalenti, che da fisioterapisti, come approfondimento della formazione base, con appositi corsi.
 Non sono professione sanitaria di area riabilitativa nemmeno i Massaggiatori Capo Bagnini degli stabilimenti idroterapici (MCB) che alcune Regioni hanno ripreso  a formare grazie al  fatto che il Regio Decreto 1334 del 1928 non è mai stato soppresso. 
Questo operatore rientra tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
L’abusivismo in Riabilitazione produce anche un danno economico, sia all’utente (in termini di tariffe spesso esagerate, non giustificate dalla necessaria professionalità e sovente neppure fatturate), sia agli Enti legalmente preposti all’erogazione di simili prestazioni (che si vedono sottrarre pazienti), sia allo Stato (in termini di evasione fiscale).
Tale attività illegale può configurarsi come vera e propria truffa e, opportunamente sensibilizzati al riguardo dalle Associazioni di categoria e dalle Associazioni dei consumatori, se ne stanno occupando con sempre maggior frequenza i Nuclei Antisofisticazioni (N.A.S.), che hanno intensificato i controlli su tutto il Territorio Nazionale.
A ribadire ulteriormente la diffusione e la pericolosità del fenomeno dell’abusivismo in Riabilitazione, sta anche il fatto chenel 1997 è stata fondata, a Trento, l’Associazione Nazionale Vittime dell’Abusivismo in Riabilitazione (A.N.V.A.R.), con lo scopo di tutelare ed informare pazienti ed operatori del settore. Fondatrice una giovane signora trentina, vittima di gravi lesioni fisiche permanenti, causate da un “riabilitatore” abusivo a cui si era affidata con fiducia (e poca informazione) .
AVVERTENZE AI PAZIENTI E AI PROFESSIONISTI IN MATERIA DI ABUSIVISMO
Chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, commette il reato di “Esercizio abusivo di una professione”, ex art. 348 del Codice Penale.
Il fisioterapista, come gli altri professionisti sanitari, incorre nel reato di “Omessa denuncia”, ex art. 362 del C.P., se “omette o ritarda di denunciare all’Autorità competente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio”.
Ogni assegnazione di compiti e mansioni proprie del fisioterapista a personale privo di titolo valido è illegittimo e può inoltre comportare, in caso di eventi lesivi e non, una responsabilità in sede giudiziaria civile e/o amministrativa, da parte degli amministratori e dei funzionari dei centri dove viene eseguita in modo abusivo questa mansione. Una ulteriore loro responsabilità deriva dalla violazione dell’art. 348 del C.P.