I diritti di chi deve fare fisioterapia

 

(Laleggepertutti.it) – Quando c’è il diritto all’assenza lavorativa retribuita per una visita o per una seduta dal fisioterapista. Viene assimilata alla malattia?

La visita dal fisioterapista in orario di lavoro può essere riconosciuta come un’assenza per malattia? O come un permesso, che sia o meno retribuito? Non stiamo, certo, parlando di un massaggio rilassante per dimenticare le «lavate» del capo o quel collega che ci sta antipatico, lo stress dei bambini o l’angoscia della routine. Stiamo parlando di cure per guarire da un problema fisico alla schiena o alle articolazioni. Di chi ha rotto un braccio o una gamba, di chi è stato operato ad un’ernia al disco, di chi sta curando una malformazione importante, ad esempio, ai piedi. Di chi è disabile. Una cosa seria, insomma, non un capriccio.

Tutto dipende dal contratto collettivo nazionale, cioè dagli accordi stabiliti per le diverse categorie lavorative del settore privato e di quello pubblico.

Vediamo, allora, quali sono i diritti di chi deve fare fisioterapia e deve momentaneamente lasciare il posto di lavoro.

Visita dal fisioterapista: si considera malattia?

L’Inps ha chiarito in una sua circolare [1] che quando il dipendente si assenta dal lavoro per fare una visita medica o per sottoporsi ad una terapia ambulatoriale anche in regime di day hospital (come può essere il caso di chi deve fare fisioterapia per una determinata patologia) quell’episodio ha lo stesso trattamento dell’assenza per malattia.

Questo vale anche per i cicli di cura ricorrenti, ad esempio se il fisioterapista ritiene che ci debbano essere più sedute nell’arco di un mese.

Visita dal fisioterapista: ci vuole il certificato?

Chi deve fare fisioterapia non sempre ha la necessità di assentarsi dal lavoro per tutta la giornata. Dipende dalla patologia e, quindi, dal trattamento a cui essere sottoposto, della sua intensità e della sua durata. Così, ci possono essere dei casi in cui non ci sia il tempo materiale per tornare in ufficio in tempo utile.

A questo proposito, l’Inps ritiene valido il requisito della temporanea incapacità lavorativa del dipendente, come avviene per la malattia, quando:

  • la permanenza nel luogo di cura si protrae per tutta la giornata lavorativa;
  • le tempistiche necessarie per rientrare dal luogo di cura non consentono la presenza in azienda del lavoratore;
  • la prestazione a cui il dipendente si sottopone è considerata dal medico incompatibile con l’attività svolta.

Uno di questi requisiti consente di indennizzare l’assenza come se si trattasse di un normale caso di malattia.

Ci vuole, però, un certificato che attesti sia la prestazione eseguita sia la presenza di uno di quei requisiti citati prima. Il fisioterapista può certificare separatamente ogni ciclo di cura, oppure rilasciare una documentazione unica, che attesti la necessità di prestazioni cicliche: in quest’ipotesi, il trattamento successivo viene qualificato come ricaduta del precedente, proprio come la ricaduta della malattia. Il certificato, in questi casi, deve essere inviato all’inizio della terapia, con l’indicazione delle date in cui avverranno le prestazioni. Una volta effettuate le cure, la struttura sanitaria deve rilasciare una dichiarazione che ne attesti l’esecuzione, pena la perdita del diritto all’indennità.

Se le visite mediche, le analisi o i trattamenti non rientrano in alcuno dei casi esposti, l’assenza può essere comunque retribuita se lo prevede il contratto collettivo applicato.

Il certificato deve contenere:

  • i dati del dipendente;
  • la data in cui è stato rilasciato;indennità malattia lavoro
  • la durata della terapia;
  • la firma del medico e la descrizione della diagnosi.

È malattia anche la visita breve dal fisioterapista?

Chi deve fare fisioterapia in una seduta di breve durata non si vedrà riconoscere la malattia a meno che non si tratti di un controllo:

  • urgente e non effettuabile al di fuori dall’orario di lavoro (il fisioterapista opera solo dalle 12 alle 17, per dire);
  • l’intervento del fisioterapista è talmente invadente che richieda un ricovero (ad esempio un ciclo di riabilitazione che dura almeno due o tre giorni).

Il dipendente pubblico che deve fare fisioterapia

diritti di chi deve fare fisioterapia e lavora per lo Stato, cioè del dipendente pubblicoche deve sottoporsi a questo tipo di trattamento, sono diversi da quelli dei lavoratori del settore privato. Nel senso che per gli impiegati statali quella visita deve essere risarcita come un’apposita tipologia di permesso indennizzato (così si è espresso il Tar del Lazio [2]). La legge [3] sancisce il diritto ai permessi retribuiti per visite mediche, terapie, esami diagnostici e prestazioni specialistiche in genere, per i lavoratori del comparto pubblico, anche quando non siano assimilabili alla malattia. Si tratta, in buona sostanza, di un’ulteriore tipologia di assenza retribuita, che non deve rientrare nei limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi per le altre assenze dal lavoro.

L’invalido che deve fare fisioterapia ha qualche diritto in più?

Chi deve fare fisioterapia ed è mutilato o invalido civile con una percentuale di invalidità superiore al 50% ha diritto ogni anno, anche in modo frazionato, ad un congedo straordinario pari ad un massimo di 30 giorni, per le cure relative alla sua malattia (ad esempio fisioterapia, riabilitazione dei cardiopatici, etc.).

Per ottenere questo congedo, il dipendente deve presentare all’azienda una domanda da cui risulti la necessità della terapia, in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.

L’invalido che deve fare fisioterapia ha qualche diritto in più?

Chi deve fare fisioterapia ed è mutilato o invalido civile con una percentuale di invalidità superiore al 50% ha diritto ogni anno, anche in modo frazionato, ad un congedo straordinario pari ad un massimo di 30 giorni, per le cure relative alla sua malattia (ad esempio fisioterapia, riabilitazione dei cardiopatici, etc.).

Per ottenere questo congedo, il dipendente deve presentare all’azienda una domanda da cui risulti la necessità della terapia, in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.Il lavoratore ha l’obbligo di documentare la seduta dal fisioterapista, anche con un certificato cumulativo, se sottoposto a trattamenti continuativi.